IL CONSIGLIO DI STATO 
              in sede giurisdizionale (Sezione quinta) 
 
    Ha pronunciato  la  presente  ordinanza  sul  ricorso  numero  di
registro generale 2292 del  2016,  proposto  dal  dott.  Massimiliano
Balloriani, rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Giuseppe Orofino,
con domicilio eletto presso la segreteria del Consiglio di Stato,  in
Roma, piazza Capo di Ferro, 13; 
    Contro: 
        Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia   amministrativa,
Consiglio di Stato, rappresentati e difesi per legge  dall'Avvocatura
generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; 
        Presidente della  Repubblica,  Presidenza  del  Consiglio  di
Stato, Presidenza del Consiglio dei ministri; 
    Nei confronti di: dott. Salvatore Gatto Costantino; 
    Per la riforma dell'ordinanza cautelare del T.A.R. Lazio -  Roma,
Sezione II n. 423/2016, resa tra le parti, concernente un diniego  di
scorrimento della graduatoria degli eletti al Consiglio di presidenza
della Giustizia amministrativa. 
    Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 
    Visti gli atti di  costituzione  in  giudizio  del  Consiglio  di
presidenza della Giustizia amministrativa e del Consiglio di Stato; 
    Viste le memorie difensive; 
    Visti tutti gli atti della causa; 
    Relatore nella Camera di consiglio del giorno 28 aprile  2016  il
consigliere Fabio Franconiero e  uditi  per  le  parti  gli  avvocati
Angelo Giuseppe Orofino e Gianna  Maria  De  Socio  per  l'Avvocatura
generale dello Stato; 
    Premesso in fatto: 
        il consigliere di Tribunale  amministrativo  regionale  dott.
Massimiliano Balloriani ha chiesto al Consiglio di  presidenza  della
Giustizia amministrativa di subentrare nell'organo di autogoverno  in
sostituzione della dott.ssa Linda Sandulli, decaduta dalla carica per
dimissioni il 17  novembre  2015,  attraverso  lo  scorrimento  della
graduatoria risultante dalle elezioni tenutesi il 13 aprile 2013,  in
virtu' della sua posizione di primo dei non eletti per la  componente
dei  magistrati  in  servizio  presso  i   tribunali   amministrativi
regionali, nel  cui  ambito  era  stata  invece  eletta  la  dott.ssa
Sandulli; 
        l'istanza  del  dott.  Balloriani  e'  stata   respinta   dal
Consiglio di presidenza con delibera  adottata  nella  seduta  del  4
dicembre 2015, comunicata con nota del segretario di prot. 25100  del
18 dicembre successivo; 
        a base del rigetto e'  stata  posta  la  circostanza  che  in
seguito alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 7  febbraio
2006, n. 62 («Modifica della disciplina  concernente  l'elezione  del
Consiglio di presidenza della Corte dei  conti  e  del  Consiglio  di
presidenza della Giustizia amministrativa, a norma dell'art. 2, comma
17, della legge 25 luglio 2005, n. 150») alla  legge  di  ordinamento
della giurisdizione amministrativa 27 aprile 1982, n. 186, il sistema
elettorale  dell'organo  di  autogoverno  non  prevede  piu'  che   i
componenti venuti a  mancare  prima  della  scadenza  naturale  siano
sostituiti  con  i  non  eletti,  attraverso  lo  scorrimento   della
graduatoria nel  corrispondente  gruppo  elettorale,  ma  con  membri
eletti all'esito di apposite elezioni suppletive; 
        il dott. Balloriani ha  impugnato  questi  provvedimenti  con
ricorso proposto davanti al Tribunale amministrativo regionale per il
Lazio - sede di Roma, nel  quale  ha  formulato  plurime  censure  di
incostituzionalita' nei  confronti  delle  modifiche  introdotte  nel
2006,  instando  per  la  sospensione  cautelare  dei   provvedimenti
impugnati; 
        nelle  more  e'  stato  avviato  il  procedimento  elettorale
previsto dalla normativa introdotta nel 2006, con  l'indizione  delle
elezioni  suppletive  per  il  giorno  13  marzo  2016  (decreto  del
Presidente dei Consiglio di Stato n. 10 del 22 gennaio 2016); 
    quindi, all'esito della Camera di consiglio del 28  gennaio  2016
il Tribunale amministrativo adito ha respinto l'istanza cautelare con
l'ordinanza in  epigrafe,  impugnata  dal  dott.  Balloriani  con  il
presente appello ex art. 62 cod. proc. amm., in cui  sono  riproposte
le  censure  di  incostituzionalita'  gia'  articolate  nel   ricorso
originario e giudicate manifestamente infondate dal giudice di  primo
grado; 
    si sono costituiti in  resistenza  all'appello  il  Consiglio  di
presidenza della Giustizia amministrativa e il Consiglio di Stato. 
    Considerato in diritto: 
    non  puo'  innanzitutto  essere   accolta   l'istanza   cautelare
formulata  dal  dott.  Balloriani  in  via  principale,  e  cioe'  la
sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati al fine di  un
loro  riesame  «tenendo  conto   del   quadro   normativo   esistente
anteriormente  all'entrata  in  vigore  della  norma  sospettata   di
incostituzionalita'» (cosi' nelle conclusioni dell'appello); 
    con questa richiesta viene sollecitata la disapplicazione in  via
amministrativa di norme di legge vigenti a  scopo  di  tutela  di  un
interesse pretensivo, ed in particolare al fine di  ottenere  in  via
interinale  la  modifica  della   composizione   del   Consiglio   di
presidenza, il quale - a quanto riferito dai difensori delle parti in
Camera di consiglio  -  risulta  attualmente  costituito  nella  sua,
pienezza, dopo che all'esito delle elezioni suppletive tenutesi il 13
marzo 2016 e' stato immesso  nella  carica  lasciata  dalla  dott.ssa
Sandulli il Consigliere di tribunale amministrativo  dott.  Salvatore
Gatto Costantino, odierno controinteressato (cui l'appello  e'  stato
ritualmente notificato); 
    pertanto,  in  seguito   alla   ricomposizione   dell'organo   di
autogoverno  devono  essere  ritenute  prevalenti  le   esigenze   di
assicurare la stabilita' delle sue deliberazioni; 
    inoltre, a fronte della medesima circostanza la domanda cautelare
appare  trascendere  il  limitato  ambito  di  controllo  diffuso  di
costituzionalita' esercitabile a fini meramente cautelari dal giudice
amministrativo (Cons. Stato, Ad. plen., ord. 20 dicembre 1999, n, 2); 
    puo' invece essere accolta  l'istanza  del  dott.  Balloriani  di
rimettere alla Corte costituzionale la  questione  di  illegittimita'
costituzionale delle modifiche che il decreto legislativo n.  62  del
2006 ha apportato al sistema  elettorale  previsto  per  l'organo  di
autogoverno  della  giurisdizione  amministrativa,  nei  termini   di
seguito precisati; 
    diversamente da quanto  ritenuto  dal  Tribunale  amministrativo,
questa Sezione ritiene infatti non manifestamente fondate, oltre  che
rilevanti, le censure di violazione dell'art. 76 Cost.,  per  eccesso
del citato decreto  legislativo  del  2006  rispetto  alla  legge  di
delegazione sulla cui base e' stato emanato, 25 luglio 2005, n.  150,
(«Delega al Governo per la riforma  dell'ordinamento  giudiziario  di
cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del
Ministero  della  giustizia,  per  la   modifica   della   disciplina
concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei  conti  e  il
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa,  nonche'  per
l'emanazione di un testo unico»); 
    come   sopra   accennato,   sospetti    di    incostituzionalita'
dell'odierno appellante si indirizzano al meccanismo di  sostituzione
dei consiglieri  elettivi  venuti  a  mancare  prima  della  scadenza
naturale dell'organo autogoverno; 
    per  questa  ipotesi,  nel  testo  originario  della   legge   di
ordinamento n. 186 del 1982  era  previsto  lo  scorrimento  tra  gli
«appartenenti al corrispondente gruppo  elettorale  che  seguono  gli
eletti per il numero dei suffragi ottenuti»  (comma  4  dell'art.  7,
relativo alla «Composizione del Consiglio di presidenza»); 
    questa norma e' stata  quindi  abrogata  dall'art.  1,  comma  2,
decreto legislativo n. 62 del 2006; 
    la modifica e' stata disposta in pretesa attuazione della  delega
contenuta nell'art. 2, comma 17, lettera c), della  citata  legge  n.
150 del  2005,  avente  ad  oggetto  «la  modifica  della  disciplina
dell'art. 10 della legge 13 aprile 1988, n. 117, e dell'art. 9  della
legge 27 aprile 1982,  n.  186»,  e  quale  principio  direttivo  (in
particolare per la modifica dell'art. 9 della legge n. 186,  che  qui
rileva  in  via  esclusiva):  «prevedere  che  per   l'elezione   dei
magistrati componenti elettivi  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia amministrativa ciascun elettore abbia la facolta' di votare
per un solo componente titolare e un solo componente supplente»; 
    sennonche', nell'attuare la delega di cui alla  citata  legge  n.
150 del 2005, e cosi' introdurre il principio della preferenza  unica
(«Ciascun elettore puo' votare per un solo componente titolare e  per
un solo componente  supplente»),  l'art.  1,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 62 del 2006 ha anche introdotto le elezioni suppletive
«tra i magistrati appartenenti al  corrispondente  gruppo  elettorale
per designare, per il  restante  periodo,  il  sostituto  del  membro
decaduto o dimessosi», cosi' riformulando  il  comma  3  dell'art.  9
della legge n. 186 del 1982 (relativo alla «Elezione del Consiglio di
presidenza   e   proclamazione   degli   eletti»),    e    disponendo
«conseguentemente» l'abrogazione del citato art. 7,  comma  4,  della
medesima legge di ordinamento; 
    oltre alla delega contenuta nel citato art. 2, comma 17,  lettera
c), ai fini della delibazione della  questione  di  costituzionalita'
sollevata dal dott. Balloriani rileva anche il successivo  comma  18,
il quale prevede che ai fini dell'esercizio della medesima delega «si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi  2,
3, 4 e 6 dell'art. 1»; 
    a loro volta, i commi dell'art. 1 della legge n.  150  richiamati
da quest'ultima disposizione prevedono: 
    a) che le disposizioni contenute nei decreti legislativi  emanati
nell'esercizio della delega divengono efficaci dal novantesimo giorno
successivo a quello della loro pubblicazione (comma 2); 
    b) la delega al Governo ad adottare, «entro i  centoventi  giorni
successivi all'acquisto di efficacia delle disposizioni contenute  in
ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della  delega
(...) i decreti legislativi recanti  la  disciplina  transitoria,  se
necessaria, le norme eventualmente occorrenti  per  il  coordinamento
dei medesimi con le altre leggi dello  Stato  e  l'abrogazione  delle
norme divenute incompatibili» (comma 3, come modificato  dalla  legge
24  ottobre  2006,  n.  269,  «Sospensione   dell'efficacia   nonche'
modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario»); 
    c) la disciplina del procedimento  di  approvazione  dei  decreti
delegati (comma 4); 
    d) la delega al Governo, da attuare con  la  medesima  procedura,
per emanare «disposizioni correttive», entro due anni dalla  data  di
acquisto di efficacia di ciascuno  dei  decreti  legislativi  emanati
nell'esercizio della delega (comma 6); 
    tutto cio' precisato, il punto decisivo ai fini del  giudizio  di
non manifesta infondatezza demandato a questo giudice consiste  nello
stabilire se, da un lato, la regola  delle  elezioni  suppletive  per
consiglieri  venuti  a  mancare  prima  della  scadenza  naturale  e,
dall'altro lato, lo  scorrimento  in  favore  dei  non  eletti  della
graduatoria risultante dalle elezioni per il rinnovo  dell'organo  di
autogoverno, si pongano rispetto al principio della preferenza  unica
introdotto   per   quest'ultimo   dalla   legge    di    delegazione,
rispettivamente, quale regola  necessaria  al  coordinamento  con  le
altre leggi dello Stato e quale norma divenuta incompatibile e quindi
da abrogare; 
    con riguardo al coordinamento «con le altre leggi  dello  Stato»,
deve  innanzitutto  rilevarsi  che  esso  sottende  all'esigenza   di
armonizzare queste ultime con il  principio  della  preferenza  unica
introdotto ex novo,  in  modo  da  rendere  coerente  la  complessiva
disciplina ed evitare possibili contraddizioni,  aporie,  illogicita'
ed incongruenze che possano compromettere l'attuazione pratica  della
modifica legislativa; 
    si tratta di un'esigenza immanente allorche'  per  interventi  di
riforma di ampiezza e complessita' del tipo  di  quello  attuato  con
legge n. 150 del 2005 (peraltro principalmente  nei  confronti  della
magistratura ordinaria, come si evidenziera' infra),  il  legislativo
faccia ricorso allo strumento della delega  al  Governo  ex  art.  76
Cost.; 
    il   coordinamento   deve   quindi   intendersi   riferito   alle
integrazioni e correzioni direttamente imposte dalle  modifiche  alla
materia che il decreto delegato e' destinato ad  introdurre,  ma  non
puo' essere invece inteso nel  senso  di  consentire  al  Governo  di
esprimere ulteriori opzioni di politica legislativa, pena  altrimenti
l'alterazione degli equilibri fissati dalla Costituzione  tra  i  due
poteri titolari della funzione di indirizzo  politico  generale,  che
nel citato art. 76 della Carta fondamentale si traducono nell'obbligo
che in sede di legge di delegazione siano delimitati l'oggetto ed  il
tempo della delega, e inoltre che individuati i principi ed i criteri
direttivi cui attenersi nel relativo esercizio; 
    l'abrogazione delle  disposizioni  incompatibili  e'  quindi  una
diretta conseguenza del coordinamento, rappresentandone lo  strumento
necessario  per  eliminare  tutte  le  contraddizioni  normative  cui
poc'anzi  si  accennava,  che  un  intervento  riformatore   potrebbe
introdurre nel tessuto dell'ordinamento giuridico; 
    non a caso e' prassi ormai consolidata che per riforme del genere
di quello poco sopra  descritto  le  deleghe  siano  plurime,  ed  in
particolare che oltre  a  quella  relativa  all'oggetto  della  legge
delega  sia  prevista,  in  successione,  l'emanazione  di  ulteriori
disposizioni integrative  e  correttive,  necessarie  per  «apportare
modifiche di dettaglio al corpo delle norme delegate sulla base anche
dell'esperienza o di  rilievi  ed  esigenze  avanzate  dopo  la  loro
emanazione,  senza  la  necessita'  di  far  ricorso  ad   un   nuovo
procedimento  legislativo  parlamentare»  (Corte  costituzionale   26
giugno 2001, n. 206); 
    rispetto a questo paradigma il caso oggetto del presente giudizio
presenta tuttavia alcune peculiarita'; 
    infatti, come sottolineano le amministrazioni resistenti,  stante
il  suo  oggetto  limitato,  la  delega  per   l'introduzione   della
preferenza unica per  l'organo  di  autogoverno  della  giurisdizione
amministrativa  «non  necessitava  certamente  di  alcun  periodo  di
verifica  ne'  del  decorso  di  ulteriore  tempo,  e,   soprattutto,
dell'emanazione di ulteriori decreti delegati atti a disciplinare  un
aspetto cosi' marginale e  di  dettaglio  rispetto  alla  complessiva
disciplina elettorale» (pag. 6 della memoria costitutiva); 
    sulla base di questa notazione si puo' certamente  convenire  con
le stesse amministrazioni circa il fatto che  nessuna  illegittimita'
di  tipo  procedimentale  e'  configurabile  per  il  fatto,   invece
stigmatizzato  dall'appellante,  che  la  delega  per  le  norme   di
coordinamento non e' stata esercitata dal Governo in modo diacronico,
ma contestualmente alla modifica del sistema elettorale del Consiglio
di presidenza; 
    infatti, la necessita' di coordinare  sul  piano  sostanziale  la
normativa previgente con quella introdotta ex novo ben poteva  essere
apprezzata gia' in questa sede  proprio  in  ragione  di  un  oggetto
limitato della delega principale; 
    al  medesimo  riguardo  occorre  sottolineare,  come  gia'  sopra
accennato, che la facolta' riconosciuta  all'Esecutivo  dall'art.  1,
comma 3, legge n. 150 del 2005 in esame di emanare ulteriori  decreti
legislativi  recanti  le  norme  eventualmente  occorrenti   per   il
coordinamento con le altre leggi dello Stato  c  l'abrogazione  delle
norme divenute incompatibili  con  quelle  introdotte  in  attuazione
della delega e' principalmente riferibile  alla  complessiva  riforma
ordinamentale della magistratura ordinaria; 
    quest'ultima e' infatti  quella  principalmente  interessata  dal
disegno riformatore della legge n. 150  del  2005,  differenza  della
magistratura amministrativa, per la quale  era  prefigurata  la  sola
modifica al sistema elettorale dell'organo di autogoverno  attraverso
la preferenza unica di cui al citato art. 17, comma 2, lettera c); 
    tuttavia si  pongono  dubbi  di  legittimita'  costituzionale  di
carattere sostanziale  per  effetto  dell'introduzione  di  un  nuovo
meccanismo di sostituzione dei consiglieri  venuti  a  mancare  prima
della scadenza naturale, e cioe' per un profilo del tutto  obliterato
dalla legge di delegazione ed inoltre del tutto indifferente rispetto
al sistema di espressione del voto in sede di rinnovo dell'organo; 
    anche  la  correlativa  abrogazione   dello   scorrimento   della
graduatoria a favore dei  non  eletti  non  si  pone  in  termini  di
consequenzialita' (per usare  le  parole  del  legislatore  delegato)
rispetto al coordinamento previsto nella  legge  di  delegazione,  ma
costituisce l'inevitabile riflesso  dell'introduzione  a  posteriori,
nel decreto delegato, di un nuovo istituto; 
    la consequenzialita' non e' dunque verticale,  nel  rapporto  tra
legge  delega  e  decreto  delegato,  ma  orizzontale  ed  interna  a
quest'ultimo, ed in particolare alle  scelte  autonomamente  compiute
dal Governo in esso; 
    tanto   premesso,   come   anche   evidenziato   dal    Tribunale
amministrativo  nell'ordinanza  qui  appellata,   la   giurisprudenza
costituzionale e' attestata nel senso che i limiti posti  al  Governo
dall'oggetto e dai principi e criteri direttivi fissati  nella  legge
delega devono essere interpretati  in  modo  elastico,  tenuto  conto
dell'ineliminabile margine di discrezionalita'  che  viene  esplicata
nell'emanazione di atti aventi forza di legge, e nei  limiti  di  una
compatibilita' imposta dall'esigenza di dettare in sede di attuazione
della delega la necessaria e coerente disciplina di «sviluppo»  delle
scelte espresse dal legislatore delegante  (da  ultimo:  sentenza  24
settembre 2015, n. 194, richiamata  nell'ordinanza  appellata,  negli
stessi termini, solo per citare le piu' recenti pronunce della  Corte
costituzionale in materia, cfr. le sentenze del 6  ottobre  2014,  n.
229, 14 marzo 2014, n. 50, 19 luglio 2013, n. 219, 24 giugno 2010, n.
230, 11 aprile 2008, n. 98); 
    nell'ambito   di   questa   linea   interpretativa,   la    Corte
costituzionale ha  precisato  che  occorre  muovere  dalla  finalita'
complessiva della delega e tenere conto  della  ineludibile  esigenza
che i principi ispiratori in essa espressi ai sensi  del  piu'  volte
citato art. 76  Cost.  siano  completati  in  proposizioni  normative
puntuali, cosicche' non puo' essere censurato un esercizio  da  parte
del Governo del potere delegato che si mantenga  compatibile  con  le
scelte di fondo  operate  nell'ambito  della  cornice  tracciata  dal
Parlamento; 
    tuttavia, le pronunce ora richiamate sono relative ad  interventi
di riforma di interi settori di  disciplina  o,  comunque,  complessi
normativi connotati da una certa organicita', nei quali le opzioni di
politica legislativa «aperte» dalla delega rivestono  inevitabilmente
altrettanta  ampiezza,  cosi'  da  confinare  l'eccesso  rispetto   a
quest'ultima rilevante ai sensi dell'art. 76 Cost. ai casi in  cui  i
decreti emanati dal Governo concernano «un campo di  interessi  cosi'
connotato nell'ordinamento, da non poter essere  assorbito  in  campi
piu' ampi e generici, e da esigere, invece, di  essere  autonomamente
individuato attraverso la delega» (cosi' le sentenze richiamate); 
    il caso in esame non e' tuttavia ascrivibile a  questa  tipologia
di riforma; 
    come  infatti  gia'   accennato   in   precedenza   i   caratteri
dell'organicita'  e  della  complessita'  si  addicono  alla  riforma
dell'ordinamento riguardante la magistratura  ordinaria,  di  cui  la
legge n. 150 del 2005  ha  costituito  la  cornice  per  un  profondo
intervento modificativo del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12,  ma
non certo alla settoriale modifica che ha riguardato  il  sistema  di
elezione   dell'organo    di    autogoverno    della    giurisdizione
amministrativa; 
    pertanto, laddove l'oggetto della delega sia  cosi'  circoscritto
il sindacato costituzionalita' nei  confronti  del  decreto  delegato
sotto il profilo dell'eccesso e' evidentemente ammesso in  modo  piu'
ampio e puntuale; 
    alcuni precedenti anche recenti della Corte costituzionale,  rese
in fattispecie  aventi  analogie  con  quella  oggetto  del  presente
giudizio, ed  in  cui  l'operato  del  Governo  e'  stato  censurato,
depongono nel senso ora accennato; 
    si allude in particolare alla sentenza 4 ottobre 2010, n. 293, in
cui si e' ritenuto  che  esulasse  dai  limiti  del  riordino  e  del
coordinamento formale delle disposizioni  vigenti  in  una  specifica
materia l'introduzione  ex  novo  di  un  istituto  non  previsto  in
precedenza (si tratta in particolare dall'acquisizione sanante  nelle
espropriazioni;  in   termini   analoghi   si   veda   anche:   Corte
costituzionale 5 aprile 2012, n. 80); 
    a fortiori i principi espressi nelle pronunce  costituzionali  da
ultimo richiamate sembrano applicabili al caso di specie,  in  cui  -
come finora sottolineato - la modifica ordinamentale  prevista  dalla
legge delega si appuntava su un aspetto di dettaglio; 
    per  le   ragioni   finora   esposte   la   questione   sollevata
dall'appellante sotto il profilo dell'eccesso di delega  ex  art.  76
Cost. risulta quindi non manifestamente infondata; 
    la medesima questione e' anche rilevante nel  presente  giudizio,
dal  momento  che  gli  atti  impugnati  sono   stati   adottati   in
applicazione delle disposizioni legislative censurate; 
    sul punto, occorre  da  ultimo  osservare  che,  diversamente  da
quanto ritenuto dall'Avvocatura dello Stato  nella  propria  memoria,
gli atti impugnati sono immediatamente  lesivi  degli  interessi  del
dott. Balloriani, perche' con  essi  l'organo  di  autogoverno  della
giurisdizione amministrativa ha definitivamente espresso  la  propria
posizione in  ordine  all'istanza  formulata  per  beneficiare  dello
scorrimento della graduatoria risultante dalle elezioni tenutesi  nel
2013, rigettandola per le ragioni sopra esposte; 
    si conviene invece con la difesa  erariale  circa  il  fatto  che
parimenti lesivo degli interessi azionati dall'odierno appellante  e'
il decreto del Presidente del Consiglio di indizione  delle  elezioni
suppletive, ma per stessa ammissione contenuta in memoria costitutiva
anche quest'atto 
    e' stato impugnato dal  dott.  Balloriani  «con  motivi  aggiunti
depositati innanzi al T.A.R. Lazio il 23 marzo 2016 e per i quali  si
e' in attesa di conoscere la data di discussione della  c.c.  (Camera
di consiglio n.d.e.) per la trattazione  dell'istanza  cautelare  ivi
contenuta» (pag. 4 della memoria); 
    deve ancora darsi atto che,  come  concordemente  riferito  dalle
parti in Camera di consiglio, e' stata  perfezionata  la  nomina  del
dott. Gatto Costantino, all'esito delle elezioni suppletive; 
    tuttavia, sul punto sono  condivisibili  le  deduzioni  formulate
dalla difesa dell'appellante in Camera  di  consiglio,  e  cioe'  che
quest'ultimo provvedimento e' suscettibile di  essere  annullato  nel
presente giudizio in via derivata rispetto al  decreto  di  indizione
delle elezioni, in virtu' del rapporto di presupposizione  necessaria
esistente tra i due atti in questione; 
    da ultimo, sono  invece  manifestamente  infondate  le  ulteriori
censure di costituzionalita' sollevate dal dott. Balloriani; 
    in particolare,  per  effetto  dell'introduzione  delle  elezioni
suppletive non si profila alcuna  violazione  dei  principi  di  buon
andamento della pubblica amministrazione e  dell'integrale  copertura
delle leggi comportanti nuovi  oneri  a  carico  del  bilancio  dello
Stato, ai sensi degli articoli 97 e 81 Cost.; 
    con  riguardo   alla   prima   doglianza,   nessun   apprezzabile
pregiudizio alla funzionalita'  dell'organizzazione  della  giustizia
amministrativa   eccedente   i   limiti   della   ragionevolezza   e'
configurabile  per  effetto  della  necessita'  di  indire   elezioni
suppletive; 
    tanto meno risulta violato il principio di cui al citato art.  81
della Carta fondamentale, non  avendo  l'odierno  appellante  nemmeno
specificato quale sarebbe  l'autorizzazione  di  spesa  prevista  dal
decreto legislativo n. 62 del 2006 per lo svolgimento delle  elezioni
suppletive dallo stesso non coperta; 
    il   dott.   Balloriani   solleva   infine   una    censura    di
irragionevoiezza ex art. 3 Cost., incentrata  sul  raffronto  con  il
sistema  elettorale  previsto  per  il  Consiglio   superiore   della
magistratura, in cui pur a fronte del medesimo sistema di espressione
del voto, e cioe' la preferenza unica (introdotto con legge 28  marzo
2002, n. 44 - «Modifiche alla legge 24 marzo 1958,  n.  195,  recante
norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio  superiore
della  magistratura»),  e'  nondimeno   prevista   la   surroga   dei
consiglieri venuti a mancare mediante scorrimento  della  graduatoria
risultante dalle elezioni per il  rinnovo  dell'organo,  anziche'  le
elezioni suppletive; 
    anche questo profilo non  supera  tuttavia  il  giudizio  di  non
manifesta infondatezza necessario  a,  rimettere  la  questione  alla
Corte  costituzionale,  dal  momento  che  lo  stesso  si  fonda   su
considerazioni di coerenza complessiva del sistema  elettorale  degli
organi di autogoverno delle magistrature, nel rapporto  con  la  base
elettiva e le  componenti  associative  espressive  di  quest'ultima,
rientranti negli ampi  margini  di  apprezzamento  discrezionale  del
legislatore nella disciplina di tale materia; 
    peraltro, quest'ultimo  rilievo  avvalora  dubbi  di  eccesso  di
delega dell'art. 1, comma  2,  del  decreto  n.  62  del  2006  sopra
esposti,  perche',  attraverso  la  comparazione  con  altri  sistemi
elettivi degli organi di autogoverno delle magistrature, fornisce  la
conferma che le elezioni suppletive non costituiscono una  «variabile
dipendente»   della   preferenza   unica,   ad   essa    strettamente
consequenziale, ma ne rappresentano un aspetto ulteriore e  autonomo,
relativo alla composizione dell'organo dopo che le elezioni  si  sono
svolte,  e  in  particolare  finalizzato  a  ricostituirne   la   sua
composizione plenaria allorche' questa sia venuta a mancare nel corso
della sua durata; 
    il presente giudizio d'appello deve quindi essere  sospeso  nelle
more della definizione dell'incidente di  costituzionalita'  promosso
con la presente ordinanza, sotto l'esclusivo profilo della violazione
dell'art. 76 della Costituzione e delle norme interposte di cui  alla
legge delega n. 150 del 2005 sopra esaminate.